Regolamento Delegato (UE) 2016/2250 della Commissione del 4 Ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM II^.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)L'articolo 15, paragrafo 6, di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 3 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un nuovo piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Contributi scientifici sono stati forniti dagli organismi scientifici competenti e rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il 14 luglio si è svolta una riunione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, in cui sono state discusse le misure in questione.

(4)Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(5)Ai fini del suddetto regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano sui rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri interessati raccomandano che anche la divisione CIEM IIa venga inclusa nel piano sui rigetti.

(6)Per quanto riguarda il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° Gennaio 2016:

-Alla pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;

-Alla pesca dello scampo;

-Alla pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare;

-Alla pesca del nasello e

-Alla pesca del gamberello boreale.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (3) identifica le specie che devono essere sbarcate a decorrere dal 1o gennaio 2016, ovvero il merluzzo carbonaro, l'eglefino, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale. Il regolamento delegato (UE) 2015/2440 introduce inoltre l'obbligo di sbarco per le catture accessorie di gamberello boreale. Il presente regolamento dovrebbe riprendere le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2440 riguardanti le specie che devono essere sbarcate e specificare le altre specie e attività di pesca alle quali l'obbligo di sbarco si applica nel 2017 e nel 2018.

(7)Gli Stati membri interessati sostengono che il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (4) costituisce un ostacolo all'efficace attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, in quanto limiterebbe la flessibilità necessaria per adeguare i modelli di pesca (ad esempio la scelta della zona e dell'attrezzo) una volta introdotto l'obbligo di sbarco. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è attualmente oggetto di revisione da parte dei colegislatori. Per evitare l'applicazione simultanea del regime di gestione dello sforzo di pesca e dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, è opportuno che quest'ultimo si applichi soltanto dopo che il regime di gestione dello sforzo di pesca abbia cessato di essere applicabile.

(8)Il regolamento delegato (UE) 2015/2440 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza («esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza») per le catture di scampo nella divisione CIEM IIIa, a condizione che vengano utilizzate nasse o determinate reti a strascico. Conformemente al regolamento delegato, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord sono tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione per le reti a strascico specificate nel regolamento stesso. Tali informazioni sono state presentate allo CSTEP, che le ha giudicate sufficienti. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti.

(9)La raccomandazione comune prevede un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo nella sottozona CIEM IV per determinati attrezzi a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid).

(10)La raccomandazione comune prevede un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola praticate nella sottozona CIEM IV con determinati attrezzi a determinate condizioni che favoriscono la sopravvivenza di tale specie.

(11)Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, è opportuno includere tali esenzioni nel presente regolamento per il 2017. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati aggiuntivi che consentano allo CSTEP di valutare ulteriormente i tassi di sopravvivenza degli scampi e delle sogliole catturati nella sottozona CIEM IV con le reti da traino in questione e alla Commissione di riesaminare le pertinenti esenzioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1481806057607&uri=CELEX:32016R2250

 

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